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Al primo comma dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aggiunto il seguente: "I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per il primo impianto, nonche' per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti e importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza il termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 30 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art14 · fonte del testo

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