(Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici e' minore, incapace ovvero interdetta per infermita' di mente, il consenso e' prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso e' prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art72bis · fonte del testo

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