Art. 3 — Designazione del pubblico ministero
Articolo abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
Abrogato dal 18 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
Abrogato dal 18 giugno 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice pe…
Art. 409 c.p.p. · Art. 53 c.p.p. · Art. 3 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 112 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 18 giugno 2006. 31 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art3 · fonte del testo
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