Art. 110 — Richiesta dei certificati
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1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
- a)i certificati anagrafici;
- b)il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
- c)il certificato del casellario dei carichi pendenti;
- c-bis)((il certificato del casellario giudiziale europeo.)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.
Testo in vigore dal 4 giugno 2016 al 19 ottobre 2021
