La regione istituisce con legge l'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), con funzioni di supporto alle istituzioni ed all'amministrazione scolastica nei settori della ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della scuola, della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione degli ordinamenti scolastici. 2. Le competenze amministrative in materia di iniziative finalizzate ad innovazioni riguardanti gli ordinamenti scolastici sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione a seconda che si tratti di iniziative da realizzare nelle scuole della regione sulla base di programmi statali o regionali

Testo vigente dal 11 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1978 al 11 agosto 2000. 468 parole tolte, 64 parole aggiunte.

tolto: Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo' essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n. 8, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'istituto di cui al primo comma svolgera' le funzioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Il consiglio direttivo dell'istituto sara' nominato dalla regione. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il presidente sara' eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale. La regione nominera' il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. La regione provvedera' all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 16, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'assegnazione di tale personale sara' comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltrera' la richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione il quale adottera' il provvedimento di comando. I contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonche' gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della regioneaggiunto: La regione istituisce con legge l'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), con funzioni di supporto alle istituzioni ed all'amministrazione scolastica nei settori della ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della scuola, della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione degli ordinamenti scolastici. 2. Le competenze amministrative in materia di tolto: sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola aggiunto: iniziative finalizzate ad innovazioni riguardanti gli ordinamenti scolastici sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regionetolto: , a seconda che si tratti di iniziative tolto: d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale. aggiunto: da realizzare nelle scuole della regione sulla base di programmi statali o regionali

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art33 · fonte del testo

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