Art. 5 — Tasse
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1984 al 19 marzo 2005. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il richiedente e' tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalita' stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformita' alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato. Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-12-21;890~art5 · fonte del testo
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