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[1]Le promozioni di cui al precedente art. 3 avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati fossero stati in possesso del di requisito di coniugato o di vedovo e il personale promosso prendera', nel rispettivo ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formulata a suo tempo dalla Commissione di avanzamento.
[2]A tale fine, entro il quadriennio decorrente dalla data di attuazione della presente legge, saranno tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi, tanti posti quanti saranno i marescialli designati per la promozione.
[3]Entro il quadriennio predetto saranno, inoltre, conferite, con riserva di anzianita', le promozioni dei marescialli che, nella graduatoria formulata dalla Commissione di avanzamento, siano collocati dopo altri di pari grado che, per il loro stato di celibato, non avranno potuto conseguire subito l'avanzamento.
Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
