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Entro un quadriennio dalla data di attuazione della presente legge, i marescialli di pubblica sicurezza di terza e di seconda classe che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo possono essere designati, dalla competente Commissione di avanzamento, per la promozione al grado superiore. Pero', le promozioni relative saranno conferite soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio e a condizione che, frattanto, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.
Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
