Art. 17 — Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi

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((La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunita'. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonche' le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse)).

Testo in vigore dal 10 novembre 1981 al 26 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1981 al 10 novembre 1981. 21 parole tolte, 130 parole aggiunte.

tolto: L'accessoaggiunto: La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunita'. Per l'accesso alle pubbliche gare tolto: di soggetti non aggiunto: dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati tolto: membri della Comunita' europea aggiunto: - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonche' le forniture tolto: di aggiunto: dei prodotti originari di tolto: Paesi estranei alla predetta Comunita' sono consentiti, aggiunto: detti Stati, potranno essere consentiti caso per casotolto: , per esigenze tecniche tolto: ed economiche delle amministrazioni od aggiunto: o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art17 · fonte del testo

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