Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art23 · fonte del testo
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