Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1984 al 1 luglio 2006. 187 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le imprese riunite possono costituire tra loro una societa', anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa' di cui al primo comma, la quale non e' iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. L'inizio dell'attivita' esecutiva della societa' e' subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art23bis · fonte del testo

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