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Nessun appalto puo' essere artificiosamente suddiviso in piu' appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge. Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresi' il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art2 · fonte del testo

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