Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006. 350 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sostituito dal seguente: "I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:

tolto: 1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

tolto: 2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

tolto: 3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

tolto: 4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

tolto: 5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

tolto: 6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria. Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art15 · fonte del testo

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