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[1]I vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, che non possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, non possono ottenere la nomina se non dopo che abbiano, entro il biennio di validita' della terna dei vincitori, contratto matrimonio.

[2]Il secondo e il terzo graduato, che possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, possono essere nominati prima di coloro che li precedono in graduatoria, qualora questi siano celibi.

[3]Rimangono ferme tutte le altre norme vigenti in ordine alla procedura da osservarsi per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie.

Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1253~art7 · fonte del testo

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