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Nei casi di regificazione di Istituti pareggiati, il personale direttivo e insegnante gia', in servizio in detti istituti, che si trovi nelle condizioni previste dalle norme vigenti per l'assunzione nei ruoli governativi, viene inquadrato nei ruoli stessi con il grado e con lo stipendio che gli sarebbero spettati se avesse percorso la sua carriera sin dall'inizio nei ruoli governativi e secondo le norme in vigore per gli insegnanti statali, comprese quelle stabilite dal R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
