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Per l'inclusione nell'elenco degli idonei all'ufficio di preside e di direttore e per la nomina a preside o direttore nei Regi istituti di cui al precedente art. 1, la condizione di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
