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[1]I professori straordinari degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che non siano in possesso del requisito prescritto dall'art. 1, del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, ove completino con esito favorevole il periodo triennale di prova dopo il compimento del trentesimo anno di eta', sono mantenuti in servizio con il grado di straordinario, salvo ad ottenere la promozione ad ordinario qualora entrino in possesso del requisito anzidetto.
[2]Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la promozione avra' decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbe stata attuata se il professore straordinario fosse stato in possesso del requisito sopra indicato.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
