Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da ciascun candidato non puo' essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, e' escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

Testo vigente dal 3 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-28;389~art2 · fonte del testo

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