Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.
- Capo I – Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario.Artt. 1–6 · 6 articoli
- Capo II – Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiere.Artt. 7–8 · 2 articoli
- Capo III – Del conferimento del grado di sottobrigadiere.Artt. 9–13 · 5 articoli
- Capo IV – Dell'avanzamento al grado di appuntato e del conferimento della qualifica di finanziere scelto.Artt. 14–15 · 2 articoli
- Capo V – Della nomina a cariche speciali degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori.Artt. 16–18 · 3 articoli
- Capo VI – Avanzamento dei sottufficiali del servizio sedentario e dei sottufficiali e militari di truppa in congedo.Artt. 19–20 · 2 articoli
- Capo VII – Disposizioni finali e transitorie.Artt. 21–31 · 11 articoli