Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza
Legge 18 gennaio 1952, n. 40
- Aggiornato al
- 10 aprile 2001
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 39
Capo I — Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinarioartt. 1-6
- Art. 1I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di…
- Art. 2I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianita'…
- Art. 3I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' od a…
- Art. 4Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo…
- Art. 5Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo…
- Art. 6Conseguono l'idoneita' negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi…
Capo II — Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiereartt. 7-8
Capo III — Del conferimento del grado di sottobrigadiereartt. 9-13
- Art. 9I posti di organico vacanti nel grado di sottobrigadiere sono annualmente coperti con le…
- Art. 10Conseguono l'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che…
- Art. 11Possono partecipare per non piu' di quattro volto al concorso per l'ammissione al corso…
- Art. 12I militari di truppa del contingente del ramo mare, che abbiano frequentato con esito…
- Art. 13Gli appuntati che avendo compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nel Corpo si siano…
Capo IV — Dell'avanzamento al grado di appuntato e del conferimento della qualifica di finanziere sceltoartt. 14-15
Capo V — Della nomina a cariche speciali degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggioriartt. 16-18
Capo VI — Avanzamento dei sottufficiali del servizio sedentario e dei sottufficiali e militari di truppa in congedoartt. 19-20
Capo VII — Disposizioni finali e transitorieartt. 21-31
- Art. 21Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai sottufficiali ed ai militari…
- Art. 22L'art. 16 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e' sostituito dal seguente: "I giudizi di…
- Art. 23I sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nei quadri di avanzamento previsti dalla…
- Art. 24L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali…
- Art. 25Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 della legge 7 giugno 1937, n. 913…
- Art. 26I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la…
- Art. 27Gli appuntati giudicati idonei alla promozione a sottobrigadiere ai sensi dell'art. 6…
- Art. 28I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a…
- Art. 29Le norme stabilite per l'avanzamento dall'art. 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e…
- Art. 30Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, i precedenti articoli hanno effetto dal 1…
- Art. 31Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su…
