[1]Il notaro dovra' tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnera', giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorita'.

[2]Da detto registro egli dovra' staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

[3]Il notavo dovra' poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.

[4]Il detto registro dovra' essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verra' predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.

[5]Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

Testo vigente dal 3 febbraio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;64~art6 · fonte del testo

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