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Trascorso un anno dalla data di dichiarazione di irreperibilita'. gli aventi diritto indicati nell'articolo precedente possono pretendere la riscossione in tre rate annuali anticipate di eguale importo delle somme dovute in dipendenza del contratto, dedotto il prezzo di riscatto o l'anticipo incassato, a norma dell'articolo stesso, e maggiorate degli interessi legali; potranno anche ottenere l'immediato pagamento dell'intera somma, se diano una garanzia corrispondente inizialmente ai due terzi della somma stessa.

Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;345~art4 · fonte del testo

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