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Gli aventi diritto alla riscossione della somma assicurata, ove siano i figli, la moglie, non legalmente separata per di lei colpa, i genitori dell'assicurato; o in genere gli aventi diritto agli alimenti, a norma del Codice civile, hanno diritto a riscuotere, sei mesi dopo la dichiarazione di irreperibilita', il prezzo del riscatto, ove ne sia maturato il diritto a termine di polizza o, quando cio' non sussista, un anticipo fino alla concorrenza del valore di riscatto o della riserva matematica lorda, a seconda di quello che sia piu' favorevole all'assicurato.
Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
