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[1]Alle polizze di assicurazione sulla vita contratte dal personale militare, militarizzato o assimilato che sia prigioniero del nemico o internato in Stati neutrali o non belligeranti sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di prigionia o dell'internamento, gli articoli 25 a 30 del capo IV, sezione I, della legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, contenente norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 marzo 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TIENGO - VIDUSSONI - TERUZZI - DE MARSICO - ACERBO
[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
