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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le cose giacenti presso gli ospedali ed altri istituti di cura contemplati dal R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, depositate dagli infermi ivi ricoverati e successivamente deceduti, debbono essere tenute a disposizione degli aventi diritto per il periodo di mesi sei, dal giorno della morte del depositante, se consistano in effetti d'uso, e per il periodo di anni tre, se consistano in valori ed oggetti preziosi.
[9]Trascorsi i termini di cui al precedente comma, senza che gli aventi diritto abbiano richiesto le cose depositate, il diritto alla, consegna delle cose si estingue e l'istituto depositarlo acquista la proprieta' delle cose medesime.
[10]Resta ferma l'osservanza di ogni altra disposizione relativa al contratto di deposito contenuta nel Codice civile, non contrastante con la presente legge.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GRANDI
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
