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Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritte nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e successive modifiche, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, e' stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento, fino al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedra oltre alle eventuali ore soprannumerarie), successivamente al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i prontuari che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art15 · fonte del testo

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