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I titoli costituiti in deposito ed in cauta custodia dagli Enti, di cui all'articolo precedente, saranno a questi ultimi restituiti a cura delle Amministrazioni detentrici, previo soddisfacimento di quanto dovuto all'Erario a tutto il 30 giugno 1953.

Testo in vigore dal 11 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;263~art2 · fonte del testo

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