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Per gli impiegati o salariati non di ruolo, il servizio prestato prima del licenziamento conseguente all'opzione si cumula, ad ogni effetto, con il servizio che sara' prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo, cosi' computato, e' considerato come prestato senza soluzione di continuita'. L'indennita' di licenziamento gia' corrisposta sara' detratta dall'importo del trattamento di licenziamento o di quiescenza, eventualmente spettante al termine del rapporto di impiego o di lavoro. In mancanza di posti disponibili nei contingenti fissati per le singole Amministrazioni, la riassunzione e' effettuata in eccedenza ai contingenti stessi, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art5 · fonte del testo

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