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Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili anche alle pensioni e assegni di guerra per aventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute dall'Italia fino al 31 dicembre 1939. Le disposizioni stesse e quelle degli articoli 9 e 11 sono altresi' applicabili alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro. Esse sono estese, in quanto applicabili, alle pensioni a carico degli enti pubblici o di altri enti o istituti diversi da quelli indicati nel comma precedente, sempre che l'ente o l'istituto cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art12 · fonte del testo

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