Art. 3
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[1]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 11 aprile 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto:
[7](ai sensi dei R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[8]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
