Art. 2
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E' data facolta' al Ministro per la guerra di conferire 7 delle vacanze esistenti nel ruolo della magistratura militare, ad altrettanti candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 17 posti di uditore giudiziario militare, indetto col decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVII, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria approvata con decreto Ministeriale 31 agosto 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
