Art. 1

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Il servizio prestato con funzioni giudiziarie dagli uditori giudiziari militari presso i Tribunali militari, in qualita' di ufficiali delle categorie in congedo, e' riconosciuto utile ai fini del compimento del periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-04-11;319~art1 · fonte del testo

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