Norme

Art. 14

La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 297/1993

    Questione infondata
    1 luglio 1993

    Il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato - più volte ribadito nel contesto di sistemi di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attività professionale contrassegnati da una pluralità di sanzioni graduate secondo la gravità dell'addebito - non è evocabile nella fattispecie relativa alla prevista decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di sentenza penale di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dalle professioni. In tal caso, infatti, non è riscontrabile un complesso di misure afflittive di diversa gravità, essendovi solo, da un lato, un rapporto autorizzatorio, e dall'altro, la permanenza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, e pertanto ragionevolemnte e legittimamente il legislatore ha fatto discendere dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio (nella specie la non interdizione dai pubblici uffici o dalle professioni) la decadenza dal rapporto stesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 2 aprile 1968, n. 475). - Sul principio della giusta proporzione fra sanzione e fatto sanzionato, v. S. nn. 16/1991, 22/1991, 40/1990 e 971/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 14 Norme

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  • Ordinanza n. 510/1990

    Altra decisione
    26 ottobre 1990

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della legge 7 febbraio 1990, n. 19, con la quale è stato stabilito, fra l'altro, che la "condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso di per sé sola, motivo.....per il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attivita lavorativa".

    Art. 166 c.p. · Art. 14 Norme · Art. 4 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art14 · fonte del testo

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