Norme

Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da, pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto n. 678.

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;228~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari