Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i servizi di tesoreria separati dalle esattorie comunali e dalle ricevitorie provinciali e assunti da aziende di credito puo' essere consentita la riduzione della cauzione o l'esenzione nei casi e limiti di cui all'articolo precedente, dal prefetto per i Comuni e le Provincie, dal Ministro per l'interno per il Governatorato di Roma.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
