Art. 1
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[1]Le disposizioni dell'art. 113 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e quelle successivamente emanate in materia di agevolazioni nella prestazione di cauzioni a garanzia delle gestioni di ricevitorie provinciali ed esattorie delle imposte dirette sono sostituite dalle seguenti:
[2]«Il Ministro per le finanze puo' consentire, su proposta dell'intendente di finanza, che la misura delle cauzioni dovute da aziende di credito sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito sia ridotta fino al limite del cinquanta per cento o, se si tratta di aziende che assumano in una stessa Provincia la ricevitoria provinciale ed esattorie, anche oltre detto limite.
[3]Puo' inoltre consentire che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia siano esentati dall'obbligo di prestare cauzione per la gestione 1943-1952 di ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, ovvero che la cauzione sia prestata in misura ridotta a norma del precedente comma».
[4]Restano ferme le disposizioni vigenti circa la prestazione delle cauzioni mediante polizze fideiussorie emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
