Art. 3
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[1]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia ei giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presenta legge, comprese quelle concernenti i modi di utilizzazione dei valori bollati devoluti all'Ente di previdenza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dl osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 10 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
