Norme

Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

Quando, dall'analisi dei campioni, risulti che le sostanze analizzate non rispondono in tutto o in parte alle condizioni e ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio presentera' denuncia particolareggiata all'autorita' giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, ordinera' il sequestro della merce. Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi purche' lo facciano entro 15 giorni da quello della notifica della citazione.

Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;916~art9 · fonte del testo

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