Art. 9
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Quando, dall'analisi dei campioni, risulti che le sostanze analizzate non rispondono in tutto o in parte alle condizioni e ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio presentera' denuncia particolareggiata all'autorita' giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, ordinera' il sequestro della merce. Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi purche' lo facciano entro 15 giorni da quello della notifica della citazione.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
