Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Le analisi dei campioni saranno eseguite dai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette, dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dai laboratori comunali di vigilanza igienica, o dai laboratori di chimica agraria dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
