Art. 7
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La Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria, ogni qualvolta abbia sospetto che prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita, in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, e' obbligata a richiedere, alle autorita' competenti, il prelievo dei campioni relativi. La Federazione suddetta potra' costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni alla presente legge.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
