Norme

Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

La Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria, ogni qualvolta abbia sospetto che prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita, in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, e' obbligata a richiedere, alle autorita' competenti, il prelievo dei campioni relativi. La Federazione suddetta potra' costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni alla presente legge.

Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;916~art7 · fonte del testo

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