Art. 6
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Chiunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge, e' tenuto a fornire, ovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali o dei funzionari ed agenti dello Stato a cio' delegati, in quali attesteranno con processo verbale, l'eseguito prelevamento dei campioni ed i quantitativi di merce cui questi si riferiscono. In caso di assenza o di rifiuto dell'interessato o del suo rappresentante, i campioni saranno con le medesime modalita' prelevati d'ufficio con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria. Il rifiuto, indipendentemente dall'esito delle analisi, sara' punito per se' stesso con l'ammenda da L. 100 a L. 300.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
