Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
I prodotti di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 4 dovranno inoltre portare ben chiaro sulle etichette o sugli involucri esterni di qualsiasi genere il nome della ditta fabbricante e il luogo di fabbricazione. Se il cioccolato e' venduto nudo il nome della ditta fabbricante e il luogo di fabbricazione devono essere impressi chiaramente sul prodotto stesso. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite dal secondo comma dell'art. 12.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
