Art. 4
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Il cioccolato preparato con aggiunta di qualsiasi farina o di fecole, di sostanze grasse estranee diverse dal burro di cacao, di arachidi o di altri semi oleosi che non siano le noci, le nocciole, le mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantita' superiore a quella indicata nell'articolo precedente, o comunque di sostanze diverse da quelle nominate nell'art. 3 deve essere venduto sotto la denominazione di surrogato di cioccolato. La denominazione di surrogato di cioccolato deve essere impressa sul prodotto, nelle sue varie forme, sulle etichette e sugli involucri in modo evidente, ed in ogni caso la parola «surrogato» deve essere stampata con caratteri non meno visibili di ogni altra parola o denominazione contenuta sul prodotto o sull'etichetta.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
