Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Il nome di cacao e' riservato ai semi dell'albero del cacao che abbiano subita o no la torrefazione, mondatura e frantumazione. La denominazione di cacao con l'aggiunta dei termini: in polvere o polverizzato, alimentare, o di termini similari, e' riservata al prodotto ottenuto mediante la macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati dai germi. Il cacao in polvere non deve contenere piu' del 7 % di ceneri. La denominazione di cacao solubile e' riservata al cacao polverizzato e reso solubile col trattamento con carbonati alcalini, con vapore, o con altri procedimenti similari. Il cacao solubile non deve contenere piu' del 7% di ceneri, oltre il 3 % di carbonati alcalini. Il cacao in polvere ed il cacao solubile non debbono contenere:
- a)sostanze estranee alla composizione del prodotto;
- b)gli elementi della corteccia del seme. Il tenore in sostanza grassa (burro di cacao) del cacao in polvere e del cacao solubile non puo' essere inferiore al 20 %. La vendita di cacao che comunque non corrisponda alle prescrizioni suddette e' vietata. E' ammessa la vendita di cacao in polvere miscelato con zucchero ed aromi, purche' la percentuale di zucchero non superi il 65 % del totale.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
