Art. 15
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[1]Il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e' autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 9 aprile 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Mosconi - Bottai -
[4]Acerbo - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
