Art. 14
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E' vietato di porre in commercio prodotti di alimentazione dolciaria indicati con nomi di caramelle, biscotti e confetti che non portino impresso, in modo chiaro sui recipienti, e sugli involti di qualunque genere in cui fossero contenuti, il nome della ditta fabbricante e il luogo di fabbricazione dei prodotti stessi. Ai contravventori alla disposizione del presente articolo si applica la pena stabilita nel 2° comma dell'art. 12.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
