Art. 13
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Il prodotto sequestrato ai sensi del precedente art. 9 verra' distrutto, qualora risulti costituito da sostanze nocive alla salute e la distruzione sara' fatta constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo. Nel caso in cui il prodotto non risulti nocivo dal lato igienico e sanitario sara' distribuito ad Istituti di beneficenza designati dal Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
