Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1976 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 aprile 1976, n. 351.
Abrogato dal 4 giugno 1976
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1976 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 aprile 1976, n. 351.
Abrogato dal 4 giugno 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. 262 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque pone in commercio i prodotti di cui alla presente legge senza le dichiarazioni o contro i divieti e le limitazioni previste nella legge stessa, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. Se sia omessa la sola dichiarazione sulle etichette, la pena dell'ammenda e' da L. 50 a L. 1000. Chiunque, scentemente, con qualsiasi mezzo, pone in commercio i prodotti suddetti, non rispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla presente legge, e' punito con la multa fissa di L. 500 e con quella proporzionale di L. 50 per ogni quintale di merce posta in vendita, venduta o comunque somministrata. Alla multa e' sostituita l'ammenda e ridotta da un quinto alla meta' se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che i prodotti da esso posti in vendita non corrispondono alle dichiarazioni e indicazioni fatte. Qualora i prodotti posti in vendita in contravvenzione alle disposizioni della presente legge siano nocivi al consumatore, alle suddette pene pecuniarie e' aggiunta la reclusione fino a due mesi. Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti siano nocivi, alla reclusione e' sostituita la multa da L. 100 a L. 1000. Qualora le infrazioni alle disposizioni della presente legge riguardino prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate al massimo e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sara' raddoppiata. In caso di recidiva le pene previste dalla presente legge saranno raddoppiate. Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale, dalle leggi sanitarie e da altre leggi speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1976, N. 351
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-09;916~art12 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.