Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Le spese per l'esecuzione delle analisi, quando il risultato di esse dimostri una violazione delle disposizioni della presente legge, saranno a carico dei contravventori, sulla base delle tariffe in vigore presso i laboratori. Negli altri casi, le spese suddette graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni. Allo stesso capitolo faranno carico tutte le altre spese per l'esecuzione della presente legge, come pure, nel caso che l'analisi risulti favorevole agli interessati, quelle guardanti il pagamento del prezzo dei campioni prelevati, da effettuare sulla base del prezzo corrente della merce alla data del prelevamento. Le spese di analisi saranno stabilite sulla base della tariffa in vigore presso il laboratorio che ha proceduto alla analisi stessa.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
