Art. 10
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L'autorita' investita del procedimento giudiziario puo' disporre, ove lo ritenga necessario, la revisione dell'analisi di cui all'art. La revisione puo' inoltre essere consentita da detta autorita' su richiesta del proprietario della merce, o di chi lo rappresenta, ovvero della Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria. La nuova analisi sara' deferita al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, nel caso che la prima analisi sia stata eseguita dai laboratori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette; dal laboratorio chimico della Direzione generale della sanita' pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali d'igiene e di profilassi, dai laboratori comunali di vigilanza igienica; ovvero da un laboratorio di chimica agraria designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le analisi eseguite dai laboratori di chimica agraria.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
